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Nel momento in cui un assegno (o una cambiale) non viene pagato, o viene pagato in ritardo rispetto alla data riportata sopra, questo provoca una segnalazione presso il Registro Informatico dei Protesti, tenuto dalla Camera di Commercio. Questi dati rimangano per cinque anni dalla data di iscrizione del protesto, dopo i quali vengono cancellati. Le informazioni tenute da questo registro sono pubbliche e di facile accesso, infatti anche altre società che gestiscono archivi informatici possono accedere e divulgare con facilità questo genere di segnalazione. Se il titolo è stato pagato si può procedere alla cancellazione prima dei cinque anni previsti. Bisognà però che sia passato almeno un anno dall'iscrizione del protesto (solo nel caso degli assegni) e bisogna avere i titoli originali per i quali è avvenuto il protesto stesso, in alternativa si devono possedere relative fotocopie e liberatoria in firma autentica del creditore, per ogni titolo. La pratica deve prima essere presentata presso il tribunale di competenza a cui va richiesta la relativa riabilitazione del nominativo e solo dopo, si può richiedere la cancellazione presso la Camera di Commercio e presso le varie Centrali Rischi. |
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