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A.5.
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti
(Provvedimento del
Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004,
n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella
seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof.
Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto
l'art. 27 della direttiva5 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati
a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visti
gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio
di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto
l'art. 117 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonché
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati;
Visto il provvedimento generale del Garante adottato il
31 luglio 2002 (in Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) con il
quale, nelle more dell'adozione del predetto codice di deontologia e di
buona condotta, sono state nel frattempo prescritte, ai soggetti
privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione di rischi
creditizi, nonché alle banche e società finanziarie che vi accedono,
alcune prime misure da adottare al fine di conformare il relativo
trattamento ai principi in materia di protezione dei dati personali;
Visto
il provvedimento del 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2002,
n. 106, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del
codice di deontologia e di buona condotta;
Viste
le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato
provvedimento del 10 aprile 2002, con le quali diversi soggetti
privati, associazioni di categoria ed associazioni di consumatori hanno
manifestato la volontà di partecipare all'adozione di tale codice e
rilevato che si è anche formato un apposito gruppo di lavoro composto
da rappresentanti dei predetti soggetti;
Considerato
che il testo del codice di deontologia e di buona condotta è stato
oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul
sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2004, n. 193, al
fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di
eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di
tutti i soggetti interessati;
Viste
le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche
apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 12 novembre 2004;
Constatata
la conformità del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi
ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del
Codice;
Visto l'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta;
Considerato
che dalle predette consultazioni sono emersi anche alcuni dettagli
operativi che rendono necessario indicare modalità di attuazione idonee
ed efficaci delle disposizioni in materia di informativa da rendere
agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;
Ritenuto
pertanto indispensabile prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lett. c) del Codice, un modello unico per l'informativa, basato su
espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione, e da adottare
da tutti i soggetti privati titolari dei trattamenti di dati personali
effettuati, in modo effettivo ed uniforme;
Rilevato
che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia
e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e
la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);
Rilevato
altresì che i titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del
modello unico di informativa che il presente provvedimento prescrive,
al quale potranno apportarvi eventuali modifiche sostanziali o
integrazioni con esso compatibili, unicamente previo assenso di questa
Autorità, salvi eventuali adattamenti meramente formali;
Considerato
che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice, il codice di
deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto
del Ministro della giustizia, riportato nell'allegato A) al medesimo
Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste
le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15
del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a)
dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che figura
in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia per essere
riportato nell'allegato A) al Codice;
b)
individua, in allegato alla presente deliberazione, il modello di
informativa contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a tutti i titolari del
trattamento interessati di utilizzare nei termini di cui in motivazione.
Roma, 16 novembre 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
A.5.
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti
Preambolo
I
sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice di
deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:
1.
il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la
puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate,
in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del
diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;
2.
con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalità di
trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel
perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei
relativi rischi, in modo da agevolare anche l'accesso al credito al
consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli
interessati;
3. la sottoscrizione del presente codice è promossa dal
Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle
associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi
degli artt. 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
4. tutti coloro che
utilizzano dati personali per le finalità sopra indicate devono
osservare le regole di comportamento stabilite dal presente codice come
condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento;
5.
gli stessi operatori del settore devono rispettare, altresì, le
garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in tema di
manifestazione del consenso e di altri presupposti di liceità;
6. il
presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione
dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (artt. 13, 53, comma 1,
lett. b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e
145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 -Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia-; delibera Cicr del
29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995;
circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi
aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di
importo contenuto istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999
(in G.U. 8 luglio 1999, n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti
dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di
esercizio dei diritti, in quanto compatibili con la specifica
disciplina di riferimento (v., in particolare, le istruzioni della
Banca d'Italia in G.U. 21 novembre 2000, n. 272).
Art. 1. Definizioni
1.
Ai fini del presente codice di deontologia e di buona condotta, si
applicano le definizioni elencate nel Codice in materia di protezione
dei dati personali (art. 4, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito
denominato "Codice". Ai medesimi fini, si intende inoltre per:
a)
"richiesta/rapporto di credito": qualsiasi richiesta o rapporto
riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o
professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1
settembre 1993, n. 385);
b) "regolarizzazione degli inadempimenti":
l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia
da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui
anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende
estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di
transazioni o concordati;
c) "sistema di informazioni creditizie":
ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita
in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente,
un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile
solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e
che partecipano al relativo sistema informativo. Il sistema può
contenere, in particolare:
1.
informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto
rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;
2.
informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a
richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di
inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi;
d)
"gestore": il soggetto privato titolare del trattamento dei dati
personali registrati in un sistema di informazioni creditizie e che
gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di
utilizzazione;
e) "partecipante": il soggetto privato titolare del
trattamento dei dati personali raccolti in relazione a
richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con
il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e
può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare
al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di
credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio
di dati con gli altri partecipanti. Fatta eccezione di soggetti che
esercitano attività di recupero crediti, il partecipante può essere:
1. una banca;
2. un intermediario finanziario;
3.
un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività
commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del
corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;
f)
"consumatore": la persona fisica che, in relazione ad una
richiesta/rapporto di credito, agisce per scopi non riferibili
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
g)
"tempo di conservazione dei dati": il periodo nel quale i dati
personali relativi a richieste/rapporti di credito rimangono registrati
in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai
partecipanti per le finalità di cui al presente codice;
h) "tecniche
o sistemi automatizzati di credit scoring": le modalità di
organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati
personali relativi a richieste/rapporti di credito, consistenti
nell'impiego di sistemi automatizzati basati sull'applicazione di
metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio, e i cui
risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori
numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una
rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo
profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti.
Art. 2. Finalità del trattamento
1.
Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di
informazioni creditizie è effettuato dal gestore e dai partecipanti
esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al
contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per valutare la
situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o,
comunque, la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti.
2. Non
può essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche
di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o
servizi.
Art. 3. Requisiti e categorie dei dati
1.
Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni
creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di
instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante e al
soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente
distinta da quella del debitore principale.
2. Il trattamento non
può riguardare i dati sensibili e quelli giudiziari, e concerne dati
personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite, relativi ad una richiesta/rapporto
di credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi
titolo o causa fino alla regolarizzazione degli inadempimenti, nel
rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dall'art. 6.
3. Per
ogni richiesta/rapporto di credito segnalato ad un sistema di
informazioni creditizie possono essere trattate le seguenti categorie
di dati, che il gestore indica in un elenco reso agevolmente
disponibile su un proprio sito della rete di comunicazione, nonché
comunica analiticamente agli interessati su loro richiesta:
a) dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
b)
dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi, in
particolare, della tipologia di contratto, dell'importo del credito,
delle modalità di rimborso e dello stato della richiesta o
dell'esecuzione del contratto;
c) dati di tipo contabile, relativi
ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria
anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
d)
dati relativi ad attività di recupero del credito o contenziose, alla
cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla
situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o
altri enti.
4.
Le codifiche ed i criteri eventualmente utilizzati per registrare dati
in un sistema di informazioni creditizie e per facilitarne il
trattamento sono diretti esclusivamente a fornire una rappresentazione
oggettiva e corretta degli stessi dati, nonché delle vicende del
rapporto di credito segnalato. L'utilizzo di tali codifiche e criteri è
accompagnato da precise indicazioni circa il loro significato, fornite
dal gestore, osservate dai partecipanti e rese agevolmente disponibili
da entrambi, anche a richiesta degli interessati.
5. Nel sistema di
informazioni creditizie sono registrati gli estremi identificativi del
partecipante che ha comunicato i dati personali relativi alla
richiesta/rapporto di credito. Tali estremi sono accessibili al gestore
o agli interessati e non anche agli altri partecipanti.
Art. 4. Modalità di raccolta e registrazione dei dati
1.
Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente
dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di
informazioni creditizie.
2. Il partecipante adotta idonee procedure
di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la
correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore.
3.
All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro
congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i
dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante
che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e
correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e
correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni
creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti.
4. Il
partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde
tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito
dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato.
5. Eventuali
operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati
registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte
direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente
possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o
d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da
parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento
dell'autorità giudiziaria o del Garante.
6. I dati relativi al primo
ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi
accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:
a)
nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno
centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di
mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;
b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:
1.
qualora l'interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni
dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso
di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure
quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di
pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo
l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non
pagata;
2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni
dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di
mancato pagamento di una rata.
7.
Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche
unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte
l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più
sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di
cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo
decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso
all'interessato.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i
dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono
aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante
che li ha comunicati.
Art. 5. Informativa
1.
Al momento della raccolta dei dati personali relativi a
richieste/rapporti di credito, il partecipante informa l'interessato ai
sensi dell'art. 13 del Codice anche con riguardo al trattamento dei
dati personali effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni
creditizie.
2. L'informativa di cui al comma 1 reca in modo chiaro e
preciso, nell'ambito della descrizione delle finalità e delle modalità
del trattamento, nonché degli altri elementi di cui all'art. 13 del
Codice, le seguenti indicazioni:
a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori;
b) categorie di partecipanti che vi accedono;
c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati;
d)
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché
eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring;
e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
3.
L'informativa di cui al comma 2 è fornita agli interessati per iscritto
secondo il modello allegato alla deliberazione che verifica la
conformità del presente codice e, se inserita in un modulo utilizzato
dal partecipante, è adeguatamente evidenziata e collocata in modo
autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi
ad eventuali altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo
partecipante.
4. L'informativa dovuta per effetto di eventuali
aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del
comma 2, anche in caso di cambiamento della denominazione e della sede
del gestore, è fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonché su
uno o più siti Internet e a richiesta degli interessati.
5. Ad
integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad
ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa più dettagliata
attraverso modalità ulteriori di diffusione delle informazioni al
pubblico, anche mediante strumenti telematici.
6. Quando la
richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica
all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato
dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in
uno o più sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema
da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.
7. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 9, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c).
Art. 6. Conservazione e aggiornamento dei dati
1.
I dati personali riferiti a richieste di credito, comunicati dai
partecipanti, possono essere conservati in un sistema di informazioni
creditizie per il tempo necessario alla relativa istruttoria e comunque
non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione delle
richieste medesime. Se la richiesta di credito non è accolta o è
oggetto di rinuncia il partecipante ne dà notizia al gestore con
l'aggiornamento mensile di cui all'articolo 4, comma 8. In tal caso, i
dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato
o che non è stata accolta possono essere conservati nel sistema non
oltre trenta giorni dalla data del loro aggiornamento.
2. Le
informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei
pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in
un sistema di informazioni creditizie fino a:
a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;
b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.
3.
Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal sistema
di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi intervalli di
tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o
inadempimenti.
4. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza
ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui
abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del
partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a
seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del
soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione.
5.
Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti
non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema
di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di
scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende
rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato
necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di
cessazione del rapporto.
6. Le informazioni creditizie di tipo
positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di
ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non
oltre ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto o di
scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento
effettuato nel mese successivo a tali date. Tenendo conto del requisito
della completezza dei dati in rapporto alle finalità perseguite (art.
11, comma 1, lett. d) del Codice), le predette informazioni di tipo
positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in
quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di
credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di
tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.
In tal caso, le informazioni creditizie di tipo positivo sono eliminate
dal sistema allo scadere del termine previsto dal comma 5 per la
conservazione delle informazioni di tipo negativo registrate nel
sistema in riferimento agli altri rapporti di credito con
l'interessato. [v. Nota redazionale]
7.
Qualora il consumatore interessato comunichi al partecipante la revoca
del consenso al trattamento delle informazioni di tipo positivo,
nell'ambito del sistema di informazioni creditizie, il partecipante ne
dà notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui all'articolo
4, comma 8. In tal caso, e in quello in cui la revoca gli sia stata
comunicata direttamente dall'interessato, il gestore registra la
notizia nel sistema ed elimina le informazioni non oltre novanta giorni
dall'aggiornamento o dalla comunicazione.
8. Prima dell'eliminazione
dei dati dal sistema di informazioni creditizie nei termini indicati ai
precedenti commi, il gestore può trasporre i dati su altro supporto, ai
fini della limitata conservazione per il tempo necessario,
esclusivamente in relazione ad esigenze di difesa di un proprio diritto
in sede giudiziaria, nonché della loro eventuale elaborazione
statistica in forma anonima.
9. Le disposizioni del presente
articolo non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del
partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente
i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito.
Art. 7. Utilizzazione dei dati
1.
Il partecipante può accedere al sistema di informazioni creditizie
anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati,
rispetto a dati per i quali sussiste un suo giustificato interesse,
riguardanti esclusivamente:
a)
consumatori che chiedono di instaurare o sono parte di un rapporto di
credito con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in
solido;
b) soggetti che agiscono nell'ambito della loro attività
imprenditoriale o professionale per i quali sia stata avviata
un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o comunque
per l'assunzione di un rischio di credito, oppure che siano già parte
di un rapporto di credito con il medesimo partecipante;
c) soggetti
aventi un collegamento di tipo giuridico con quelli di cui alla lettera
b), in particolare in quanto obbligati in solido o appartenenti a
gruppi di imprese, sempre che i dati personali cui il partecipante
intende accedere risultino oggettivamente necessari per valutare la
situazione finanziaria e il merito creditizio dei soggetti di cui alla
stessa lettera b).
2.
Il sistema di informazioni creditizie è accessibile dal partecipante e
dal gestore solo da un numero limitato, rispetto all'intera
organizzazione del titolare, di responsabili ed incaricati del
trattamento designati per iscritto, con esclusivo riferimento ai dati
strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle
finalità indicate nell'articolo 2, in relazione alle specifiche
esigenze derivanti dall'istruttoria di una richiesta di credito o dalla
gestione di un rapporto, concretamente verificabili sulla base degli
elementi in possesso dei partecipanti medesimi. Nei soli limiti e con
le medesime modalità appena indicate, il sistema è accessibile anche da
banche ed intermediari finanziari appartenenti al gruppo bancario del
partecipante all'esclusivo fine di curare l'istruttoria per
l'instaurazione del rapporto di credito con l'interessato o comunque
per l'assunzione del relativo rischio.
3. I partecipanti accedono al
sistema di informazioni creditizie attraverso le modalità e gli
strumenti anche telematici individuati per iscritto con il gestore, nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I dati
personali relativi a richieste/rapporti di credito registrati in un
sistema di informazioni creditizie sono consultabili con modalità di
accesso graduale e selettivo, attraverso uno o più livelli di
consultazione di informazioni sintetiche o riepilogative dei dati
riferiti all'interessato, prima della loro visione in dettaglio e con
riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o
collegati ai sensi del comma 1. Sono, in ogni caso, precluse, anche
tecnicamente, modalità di accesso che permettano interrogazioni di
massa o acquisizioni di elenchi di dati concernenti richieste/rapporti
di credito relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di
instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il partecipante.
4.
Non è inoltre consentito l'accesso ad un sistema di informazioni
creditizie da parte di terzi, fatte salve le richieste da parte di
organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia,
oppure da parte di altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti
pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 8. Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati
1.
In relazione ai dati personali registrati in un sistema di informazioni
creditizie, gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo
le modalità stabilite dal Codice, sia presso il gestore, sia presso i
partecipanti che li hanno comunicati. Tali soggetti garantiscono, anche
attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro
tempestivo e completo alle richieste avanzate.
2. Nella richiesta
con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica anche, ove
possibile, il codice fiscale e/o la partita Iva, al fine di agevolare
la ricerca dei dati che lo riguardano nel sistema di informazioni
creditizie.
3. Il terzo al quale l'interessato conferisce, per
iscritto, delega o procura per l'esercizio dei propri diritti, può
trattare i dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni
creditizie esclusivamente per finalità di tutela dei diritti
dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal
terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati.
4. Il partecipante,
al quale è rivolta una richiesta con cui è esercitato taluno dei
diritti di cui all'articolo 7 del Codice relativamente alle
informazioni creditizie registrate in un sistema, fornisce direttamente
riscontro nei termini previsti dall'art. 146, commi 2 e 3 del Codice e
dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi dell'articolo 4, comma
5. Se la richiesta è rivolta al gestore, quest'ultimo provvede
anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario
il partecipante.
5. Qualora sia necessario svolgere ulteriori o
particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa
l'interessato di tale circostanza entro il termine di quindici giorni
previsto dal Codice ed indica un altro termine per la risposta, che non
può essere superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante il periodo
necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il
gestore:
a)
nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di
informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle
verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre
in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;
b)
negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione nel
sistema di informazioni creditizie dei dati oggetto delle verifiche.
6.
In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive
contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei
beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di
credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di informazioni
creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o
informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali
contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da
apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito.
Art. 9. Uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring
1.
Nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema di
informazioni creditizie siano trattati anche mediante l'impiego di
tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring, il gestore e i
partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:
a)
le tecniche o i sistemi, messi a disposizione dal gestore o impiegati
per conto dei partecipanti, possono essere utilizzati solo per
l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei
rapporti di credito instaurati;
b) i dati relativi a giudizi,
indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e
comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la
richiesta di credito dall'interessato o che ha precedentemente
comunicato dati riguardanti il relativo rapporto di credito e,
comunque, non sono conservati nel sistema di informazioni creditizie ai
sensi dell'art. 6 del presente codice, né resi accessibili agli altri
partecipanti;
c) i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché
gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono
verificati periodicamente con cadenza almeno annuale ed aggiornati in
funzione delle risultanze di tali verifiche;
d) quando la richiesta
di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se,
per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati relativi a
giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l'uso
di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring e, su sua
richiesta, gli fornisce tali dati, nonché una spiegazione delle logiche
di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di
fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione.
Art. 10. Trattamento di dati provenienti a fonti pubbliche
1.
Nei casi in cui il gestore di un sistema di informazioni creditizie,
direttamente o per il tramite di società collegate o controllate,
effettua in ogni forma il trattamento di dati personali provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o
comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere ai dati
provenienti da tali fonti, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità, nonché le
disposizioni di cui all'art. 61, comma 1, del Codice, il gestore e i
partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:
a)
i dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, se registrati, devono figurare in
banche di dati personali separate dal sistema di informazioni
creditizie e non interconnesse a tale sistema;
b) nel caso di
accesso del partecipante a dati personali contenuti sia in un sistema
di informazioni creditizie, sia in una delle banche di dati di cui alla
lett. a), il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed
organizzative al fine di assicurare la separazione e la distinguibilità
dei dati provenienti dal sistema di informazioni creditizie rispetto a
quelli provenienti da altre banche dati, anche attraverso l'inserimento
di idonee indicazioni, eliminando ogni possibilità di equivoco circa la
diversa natura ed origine dei dati oggetto dell'accesso;
c) quando
la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica
all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato
anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati di cui alla
lett. a) e, su sua richiesta, specifica la fonte pubblica da cui
provengono i dati medesimi.
Art. 11. Misure di sicurezza dei dati
1.
I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di un sistema di
informazioni creditizie hanno carattere riservato e non possono essere
divulgati a terzi, al di fuori dei casi previsti dal Codice e nei
precedenti articoli.
2. Le persone fisiche che, in qualità di
responsabili o di incaricati del trattamento designati dal gestore o
dai partecipanti, hanno accesso al sistema di informazioni creditizie,
mantengono il segreto sui dati personali acquisiti e rispondono della
violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione
dei dati o una divulgazione a terzi per finalità diverse o
incompatibili con le finalità di cui all'art. 2 del presente codice o
comunque non consentite.
3. Il gestore e i partecipanti adottano le
misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed
organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni elettroniche in
conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
4.
Il gestore adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il
corretto e regolare funzionamento del sistema di informazioni
creditizie, nonchè il controllo degli accessi. Questi ultimi sono
registrati e memorizzati nel sistema informativo del gestore medesimo o
di ogni partecipante presso cui risieda copia della stessa banca dati.
5.
In relazione al rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e
segretezza di cui al presente articolo, il gestore e i partecipanti
impartiscono specifiche istruzioni per iscritto ai rispettivi
responsabili ed incaricati del trattamento e vigilano sulla loro
puntuale osservanza, anche attraverso verifiche da parte di idonei
organismi di controllo.
Art. 12. Misure sanzionatorie
1.
Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste
dalla normativa vigente, i gestori e i partecipanti prevedono d'intesa
tra di loro, anche per il tramite delle associazioni che sottoscrivono
il presente codice, idonei meccanismi per l'applicazione, in
particolare da parte delle associazioni di categoria che sottoscrivono
il presente codice o dell'organismo di cui all'art. 13, comma 7, previa
informativa al Garante, di misure sanzionatorie graduate a seconda
della gravità della violazione. Le misure comprendono il richiamo
formale, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al
sistema di informazioni creditizie e, nei casi più gravi, anche la
pubblicazione della notizia della violazione su uno o più quotidiani o
periodici nazionali, a spese del contravventore.
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali
1.
Le misure necessarie per l'applicazione del presente codice di
deontologia e di buona condotta sono adottate dai soggetti tenuti a
rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005.
2. Entro il
termine di cui al comma 1, il gestore del sistema centralizzato di
rilevazione dei rischi di importo contenuto, istituito con
deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (pubblicata in G.U. 8 luglio 1999,
n. 158), nonché i relativi partecipanti, adottano le misure
necessarie per l'applicazione degli artt. 5 e 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
primo periodo, del presente codice in tema di informativa agli
interessati e di esercizio dei diritti, ad integrazione di quanto
previsto nel punto 3 delle istruzioni della Banca d'Italia (pubblicate
in G.U. 21 novembre 2000, n. 272).
3. I partecipanti forniscono
entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 1, nell'ambito
delle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, le informazioni
di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del presente codice eventualmente non
comprese nelle informative precedentemente rese agli interessati i cui
dati personali risultino già registrati in un sistema di informazioni
creditizie.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 6, comma 6, i gestori riducono entro il
30 giugno 2005, ad un termine non superiore a trentasei mesi,
i tempi di conservazione dei dati personali relativi ad informazioni
creditizie di tipo positivo. Entro il 31 dicembre 2005 l'organismo di
cui al comma 7 valuta, con atto motivato, se l'esperienza maturata e
l'incidenza delle misure previste dal presente codice sui diritti degli
interessati, tenuto anche conto dell'efficienza dei sistemi di
informazioni creditizie, giustifichino il mantenimento del predetto
termine di trentasei mesi. Il medesimo termine si intende mantenuto
qualora il Garante, su richiesta del predetto organismo o di propria
iniziativa, non disponga diversamente. Entro il 31 gennaio 2006 il
Garante dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del proprio
provvedimento o di un avviso indicante il termine da osservare. [v. Nota redazionale, p. 196]
5.
Al fine di consentire il controllo sulla corretta attuazione delle
disposizioni del presente codice, ogni gestore comunica al Garante, non
oltre due mesi dal termine di cui al comma 1 e secondo le modalità
indicate da quest'ultimo:
a)
oltre ai propri estremi identificativi e recapiti, una descrizione
generale delle modalità di funzionamento del sistema di informazioni
creditizie e di accesso da parte dei partecipanti, che permetta di
valutare l'adeguatezza delle misure, anche tecniche ed organizzative,
adottate per l'applicazione del presente codice;
b) in relazione
alle parti aventi riflessi in materia di protezione dei dati personali
e di applicazione del presente codice, i modelli di contratti, accordi,
convenzioni, regolamenti o istruzioni che disciplinano le modalità di
partecipazione ed accesso dei partecipanti al sistema di informazioni
creditizie, nonché la documentazione circa le misure adottate in tema
di sicurezza, riservatezza e segretezza dei dati;
c) i documenti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, 5, commi 4 e 5, e di cui al successivo comma 7.
6.
Le comunicazioni di cui al comma 5 sono inviate al Garante, anche
successivamente al predetto termine, da qualsiasi titolare che, in
qualità di gestore di un sistema di informazioni creditizie, intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto all'ambito di
applicazione del presente codice. I gestori trasmettono al Garante
eventuali variazioni delle comunicazioni e dei documenti
precedentemente inviati, non oltre la fine dell'anno in cui sono
avvenute le variazioni.
7. Il gestore effettua verifiche periodiche,
con cadenza almeno annuale, sulla liceità e correttezza del
trattamento, controllando l'esattezza e completezza dei dati riferiti
ad un congruo numero di richieste/rapporti di credito, estratti a
campione. Il controllo è eseguito da un organismo composto da almeno un
rappresentante del gestore, un rappresentante dei partecipanti
designato a rotazione e un rappresentante delle associazioni dei
consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori ed
utenti. Il verbale dei controlli è trasmesso al Garante.
8. Allo
scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni
contenute nel presente codice e fermi restando i poteri previsti dal
Codice in materia di accertamenti e controlli, il Garante può
concordare con il gestore l'esecuzione di altre verifiche periodiche
presso i luoghi ove si svolge il trattamento dei dati personali, con
eventuali accessi, anche a campione, al sistema di informazioni
creditizie. Il Garante può eseguire analoghi controlli concordati sugli
accessi effettuati da parte dei partecipanti.
9. Le associazioni di
categoria che sottoscrivono il presente codice e i gestori avviano
forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori e con il
Garante, al fine di individuare sia soluzioni operative per il rispetto
del presente codice, sia sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie derivanti dall'applicazione del presente codice.
10. Il
Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che
sottoscrivono il presente codice, promuove il periodico riesame e
l'eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico,
dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novità normative.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1 gennaio 2005.
Codice
di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
puntualità nei pagamenti (art. 117 del Codice)
Sottoscritto da:
AISReC - Associazione italiana delle società di referenza creditizia;
ABI - Associazione bancaria italiana;
FEDERCASSE - Federazione italiana delle banche di credito cooperativo;
ASSOFIN - Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare;
ASSILEA - Associazione italiana leasing;
CTC - Consorzio per la tutela del credito;
ADICONSUM - Associazione difesa consumatori e ambiente;
ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori;
ADUSBEF - Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari assicurativi e postali;
CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e di consumatori;
FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale consumatori e utenti.
Modello unico di informativa
(Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300)
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali
art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per
concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La
riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che
otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci
servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso
il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di
noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da
molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei
chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito,
ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere
se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se
ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le
rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di
queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo
consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti,
oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività
imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei
ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti
relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione,
ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo
interesse il fac-simile presente sul sito ... inoltrandolo alla nostra
società:
| Banca.... |
Recapiti utili (indirizzo, telefono, fax, e-mail) |
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo
i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per
gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati
anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia
del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale...
novembre 2004, n. ...; sito web www. ...). I dati sono resi accessibili
anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui
indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono
aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del
rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale,
stato del rapporto).
Nell'ambito dei sistemi di informazioni
creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di
organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili
per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno
... [INDICARE IN SINTESI].
I Suoi dati sono/non sono oggetto di
particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio
sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità
(cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie
di fattori: ... . Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe
fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1.
ESTREMI IDENTIFICATIVI: ... (denominazione, sede, recapiti anche
telematici, indicare la tipologia di sistema: p/n o n)/PARTECIPANTI:
... (indicare le categorie, ad es.: banche, società finanziarie,
società di leasing …)/TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: ... (evidenziare
specificità rispetto ai tempi indicati nel codice di deontologia)/USO
DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI-NO/ALTRO: ...
2.
ESTREMI IDENTIFICATIVI: ... (denominazione, sede, recapiti anche
telematici, indicare la tipologia di sistema: p/n o n)/PARTECIPANTI:
... (indicare le categorie, ad es.: banche, società finanziarie,
società di leasing …)/TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: ... (evidenziare
specificità rispetto ai tempi indicati nel codice di deontologia)/USO
DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI-NO/ALTRO: ...
3. ...
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società [ INDICARE L'UNITÁ O PERSONA RESPONSABILE PER IL RISCONTRO ALLE ISTANZE DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE], oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo
stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o
l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione
o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella
richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento |
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso dirifiuto della richiesta o rinuncia della stessa |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate |
12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione |
24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati |
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è
risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi
accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) |
36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.
[Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice
di deontologia, il termine sarà di36 mesi dalla
data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal
primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel
secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale
termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi:] (v. Nota redazionale) si veda il ns. sito www. ...) |
NOTA REDAZIONALE
La valutazione del Garante è stata espressa con:
"Avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie"
In
relazione al codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti (Del. Garante 16 novembre 2004,
n. 8, nella G.U. 23 dicembre 2004, n. 300; art. 6, comma 6, del
predetto codice ivi allegato), esaminate anche le valutazioni espresse
dall'organismo di verifica previsto dal medesimo codice (art. 13, commi
4 e 7), ha disposto la pubblicazione del presente avviso per indicare
che i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo
positivo restino conservati nei sistemi di informazione creditizie per
un termine non superiore a 36 mesi. (Gazzetta Ufficiale 6 marzo
2006, n. 54)
FONTE: http://www.garanteprivacy.it
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